Regolamentazione delle importazioni in Albania


La legislazione albanese in materia doganale è attualmente disciplinata dal Codice Doganale, redatto con l’assistenza dell’Unione Europea ed approvato dal Parlamento con la legge n. 8449 del 27 gennaio 1999.
Successivamente, il quadro normativo è stato completato con le disposizioni di attuazione del Codice (approvate con Delibera del Consiglio dei Ministri nr. 205 del 13.04.1999), con la legge nr. 9641 del 21.12.2005 “Per la nomenclatura combinata delle merci e la tariffa doganale” e la legge nr. 9981 del 8.9.2008 “Per l’approvazione dei livelli della tariffa doganale”, successivamente modificate.
In materia doganale, l’Albania ha sottoscritto con vari paesi diversi trattati, tra i quali anche l’Accordo con l’Italia di Mutua Assistenza Amministrativa per la Prevenzione, la Ricerca e la Repressione delle Infrazioni Doganali (Legge albanese nr. 8555 del 22.12.1999).
Nel 2006 l’Albania ha siglato con l’Unione Europea l’Accordo di Stabilizzazione e Associazione.
Uno dei principali elementi di questa convenzione è la creazione di un' area di libero scambio tra ambedue le parti, in linea con le disposizioni dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.


Sdoganamento e documenti d’importazione
La procedura di sdoganamento prevede che i beni introdotti nel territorio albanese siano presentati dal vettore alle autorità doganali, unitamente alla sommaria dichiarazione contenente gli elementi necessari all’identificazione degli stessi, e quindi trattenuti in custodia temporanea per l’espletamento degli accertamenti doganali.
In particolare, questi prevedono la redazione della cd. dichiarazione doganale, nella quale devono essere riportati tutti i particolari necessari all’attuazione delle procedure doganali richieste in relazione alla natura dei beni. Le autorità doganali procedono quindi all’esame dei documenti che accompagnano i beni, nonché all’identificazione e all’esame dei beni stessi, di cui possono prelevare campioni.
Terminati gli accertamenti e verificata la rispondenza dei beni alle risultanze della dichiarazione, le autorità doganali provvedono a riscuotere i dazi doganali, se dovuti, e rilasciano quindi i beni. Disposizioni particolari sono stabilite per i beni in transito, i depositi doganali, l’importazione temporanea, la trasformazione sotto il controllo doganale, il perfezionamento attivo e passivo.


Dazi doganali
Le Tariffe doganali sono applicate integralmente ai beni che, secondo la terminologia del Codice doganale, hanno un’origine non preferenziale, vale a dire, ai beni che provengono da un Paese con il quale non esistano accordi che prevedano un trattamento preferenziale. È fatta salva l’applicazione dei trattamenti preferenziali stabiliti dai trattati internazionali stipulati dall’Albania.

Zone franche e depositi franchi
Il Codice doganale prevede espressamente la possibilità di istituire zone franche e depositi franchi all’interno del territorio albanese, con una serie di agevolazioni in termini di esenzione dai dazi doganali e da altre misure di politica commerciale relative alle importazioni.
La permanenza delle merci in una zona franca o in un deposito franco non è soggetta ad alcuna limitazione (Codice Doganale – art. 186).

Importazione temporanea
Secondo il Codice doganale, la procedura d’importazione temporanea consente l’uso nel territorio della Repubblica d’Albania, in esonero totale o parziale dai dazi all’importazione e senza che siano soggette alle misure di politica commerciale, di merci non albanesi destinate ad essere riesportate senza subire alcuna modifica tranne il normale deprezzamento dovuto al loro utilizzo. Il periodo durante il quale le merci possono rimanere in regime di importazione temporanea è di 12 mesi, ma può essere prolungato per ulteriori 12 mesi.

Perfezionamento attivo
Il regime di perfezionamento attivo permette, secondo quanto disposto dall’art. 136 del Codice Doganale albanese, di sottoporre ad una o più operazioni di perfezionamento:
a)     le merci estere destinate ad essere riesportate dal territorio doganale della Repubblica d’Albania sotto forma di prodotti compensatori, senza essere soggette agli obblighi d’importazione oppure alle misure di politica commerciale (sistema sospensivo);
b)     merci immesse in libera pratica, con rimborso o sgravio dei relativi obblighi di importazione, qualora vengano esportate fuori dal territorio doganale albanese sotto forma di prodotti compensatori (sistema del rimborso)

Le operazioni di perfezionamento possono riguardare:
a. la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio o il loro adattamento ad altre merci;
b. la trasformazione di merci;
c. la riparazione di merci, compreso il loro riadattamento e la loro messa a punto;
d. l'utilizzazione di talune merci che non si ritrovano nei prodorti compensatori, ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento anche se scompaiono totalmente o parzialmente durante la loro utilizzazione.

Il perfezionamento attivo è soggetto ad autorizzazione doganale, rilasciata
su richiesta della persona interessata.
L’autorizzazione è rilasciata ai soggetti stabiliti nel territorio albanese, qualora le merci di importazione siano identificabili nei prodotti compensatori e quando il regime del perfezionamento attivo possa contribuire a creare condizioni più favorevoli per l’esportazione o la riesportazione di prodotti compensatori, sempre che non arrechi pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori albanesi (condizioni economiche).

Le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale i prodotti compensatori devono essere esportati o riesportati oppure sottoposti ad una altra destinazione doganale. Il termine tiene conto del tempo necessario per svolgere le operazioni di perfezionamento e la messa a disposizione dei  prodotti compensatori.
Le autorità doganali, dietro la presentazione di una richiesta motivata da parte del detentore dell’autorizzazione, possono prorogare il termine inizialmente stabilito.

Le autorità doganali stabiliscono altresì il tasso di rendimento (ovvero la quantità o la percentuale di prodotti compensatori ottenuta dal perfezionamento di una determinata quantità di merce importata) dell’operazione oppure, se del caso, il metodo di determinazione di tale tasso, che deve in ogni caso fare riferimento alle circostanze effettive sulle quali si basa o è stata basata l’operazione di perfezionamento.
Qualora richiesto dalla circostanze, il tasso di rendimento può anche essere stabilito forfettariamente, sulla base dei dati effettivi preventivamente accertati.

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